Tutte le novità da seguire passo dopo passo per coloro che sono in procinto di sottoscrivere una RC Moto per il 2024: non bisognerà trascurare questi passaggi per risparmiare ed evitare brutte sorprese.
Alla fine del 2023 anche l’Italia ha assorbito le novità riguardanti la direttiva assicurativa appena modificata in alcuni dei suoi tratti. I risvolti differenti rispetto alle linee guida precedenti sono molti e dettagliati, perciò il provvedimento risulta molto delicato e necessario da conoscere per evitare problemi, sopratutto sanzioni. Gli obblighi stabiliti, infatti, sono legati anche all’assicurazione di veicoli fermi, non circolanti e custoditi in spazi privati.
In linea di massima è prevista la possibilità di sospendere l’assicurazione di un mezzo a due ruote per dieci mesi per annualità assicurativa. Nel caso però di veicoli di interesse storico e collezionistico certificati ai sensi dell’articolo 60 del codice della strada, la durata massima della sospensione è pari ad undici mesi per annualità assicurativa.
Tuttavia con il contributo di ‘UnipolSai’ sono stati chiariti da ‘dueruote.it’ alcuni aspetti ancora poco chiari sulla direttiva europea. Ad esempio, è cosa nuova l’obbligo di assicurare una moto o uno scooter sebbene ricoverati in uno spazio privato. Esiste una deroga per i veicoli fermi soltanto se formalmente ritirati dalla circolazione o per i quali è stato vietato l’utilizzo in via temporanea o permanente dall’autorità competente.
RC Moto, le novità della direttiva: attenti a queste precisazioni
Posto che c’è l’obbligo di rinnovare o attivare la polizza assicurativa, quindi, in ogni caso, esiste la possibilità per un soggetto legittimato di richiedere la sospensione dell’RC tramite formale comunicazione all’impresa di assicurazione, indicando il periodo per il quale si fa richiesta. Chiaramente, durante la sospensione, è vietato usare il veicolo. Altrimenti sarà prevista una sanzione pecuniaria piuttosto salata. Invece, per mezzo non circolante, teoricamente non soggetto all’obbligo assicurativo, bisogna intendere una moto o uno scooter non considerati idonei come mezzo di trasporto. Quindi, senza motore piuttosto che con gomma forata, ecc…
Il proprietario del mezzo dovrà comunque identificare l’idoneità del veicolo e/o godere del diritto di deroga, informando l’azienda assicuratrice. La sospensione volontaria non obbliga a specificare la motivazione dell’inidoneità né gli intermediari assicurativi dovranno verificare lo stato del mezzo. Tuttavia, se si gode di deroga ma si compiono degli abusi, si prevede una sanzione amministrativa. Infine, parimenti bisognerà informare se il mezzo è stato ripristinato per il trasporto e quindi scatta nuovamente l’obbligo dell’assicurazione RC.