Un avviso per tutti i motociclisti che intendono effettuare questo tipo di operazione durante la guida del loro mezzo, per evitare guai giudiziari.
La passione per la moto e per i viaggi su mezzi di questo genere è una delle cose che appassionano maggiormente gli italiani. Il nostro paese non a caso ha una tradizione motociclistica importante, vista la presenza su territorio di brand straordinari come Aprilia, Ducati, Piaggio o Moto Guzzi, solo per citarne alcuni tra i più storici.
Sfruttare il proprio veicolo a due ruote per un’esperienza on-the-road avventurosa e affascinante è qualcosa di mozzafiato. Ultimamente c’è anche la moda, per rendere il tutto ancora più indimenticabile e tangibile, di riprendere il proprio tragitto tramite una videocamera. Ovvero la cosiddetta action cam, un dispositivo che si piazza sulla parte superiore del casco di chi guida la moto, per riprendere e testimoniare l’esperienza.
Ma attenzione: non bisogna sottovalutare le conseguenze di pubblicare e postare i video realizzati con questa videocamera. E’ assolutamente lecito e legittimo realizzare un video mentre si porta la moto, a meno che non sia di distrazione allo stesso guidatore, ma è ciò che si pubblica che deve passare sotto un’attenta valutazione, per non incappare in guai seri.
Il rischio è quello di ledere la privacy di chi viene ripreso all’interno di un video. Come detto, ogni motociclista ha la facoltà di utilizzare la action cam, come fosse una videocamera qualsiasi anche tramite smartphone, durante la propria esperienza di guida. Ma non va sottovalutato l’utilizzo del contenuto filmato, proprio per motivi riguardanti dati e informazioni di altri.
Se il video in questione viene pubblicato sui social e mostra in maniera nitida i volti di alcune persone o loro informazioni specifiche (come ad esempio la targa di un veicolo), l’utente proprietario del video rischia grosso. La sentenza di Cassazione n.12433 del 16 maggio 2008 stabilisce che “l’illecita pubblicazione dell’immagine altrui obbliga l’autore al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali: qualora non sia possibile dimostrare specifiche voci di danno patrimoniale, va comunque risarcito il cosiddetto prezzo del consenso, cioè il compenso che la vittima avrebbe presumibilmente richiesto per dare il suo consenso alla pubblicazione”.
Vale a dire che tale pubblicazione rappresenta un illecito e l’autore del video può essere chiamato a risarcire i soggetti presenti senza autorizzazione in sede civile. Per evitare tutto ciò si consiglia di oscurare o pixellare i volti nitidi che possono comparire nei video della action cam.
Diverso il discorso su immagini che ritraggono folle indistinte o soggetti pubblici, situazioni non destinate a finire in tribunale e decisamente più lecite. Così come i filmati che possono rappresentare una prova giudiziaria, ad esempio in caso di incidente stradale, come testimonianza dell’accaduto.
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